Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti. Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).
Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe (esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali).
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, senza limiti orari.
Tra gli adempimenti individuali comunque dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie*.
- Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore (CCNL art. 29/3 lett. a), ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione. (Art.88/2 lett. d).
- Nella programmazione degli impegni relativi all’art. 29, comma 3, lettera b) è necessario tener conto dei docenti con un numero di classi superiori a sei, al fine di prevedere la loro partecipazione per un numero di ore non superiore alle 40 e contemporaneamente un’equilibrata presenza dei docenti alle riunioni.
- I docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 + 40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.
- Ogni riunione collegiale deve concludersi entro l’ora indicata nella convocazione. Può però accadere che non si riesca ad esaurire l’ordine del giorno previsto nel tempo originariamente stabilito. In questo caso il presidente può proporre l’aggiornamento della seduta oppure, su delibera del collegio, la possibilità di proseguire la riunione fino all’esaurimento dei lavori all’ordine del giorno. Non vi è comunque dubbio che in entrambi i casi il docente dovrà conteggiare l’orario effettivo della durata della seduta.
- Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore: ne consegue che costituisce un dovere del docente parteciparvi e giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto dalla norma.
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*Attenzione: Non bisogna però confondere il “rapporto individuale con le famiglie” con le riunioni collegiali di tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull’andamento dei figli. Ad esempio, se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40
annue) di cui all’art 29 comma 3 lett. a). Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (e qualora ne sfiorino il tetto vanno retribuite).